Caricamento notizie in corso...

mercoledì 23 aprile 2025

Bene il Tribunale di Firenze che accerta l'iscrizione irregolare a Club Getaway

Ancora una volta un tribunale italiano accerta l'irregolarità della vendita di un certificato Club Getaway, dichiara la nullità del contratto, così disponendo che il consumatore non è tenuto a versare le spese di gestione fino al 2053 (per maggiori informazioni e per un controllo, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Anche in questa vicenda, il contratto era stato fatto sottoscrivere ai consumatori dall'allora Travel Sun S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.), dopo un primo incontro presso un hotel nelle vicinanze di Firenze a cui era seguito un secondo incontro presso l'abitazione delle "vittime".

In quella sede, i promotori della società avevano illustrato (con fogli bianchi riempiti di fantasiose formule) la possibilità di viaggiare in giro per il mondo, o addirittura l'opportunità di poter trarre un beneficio monetario dall'affitto della settimana vacanza.

A detta dei promotori "è un circuito pieno di resort di prima categoria, e comunque se non vi piace, lo provate e poi ve lo ricompriamo noi.", così prospettando l'idea del utilizzo momentaneo.

Ed invece, successivamente i nostri amici fiorentini hanno scoperto che: 

- risultano iscritti presso un club inglese denominato Club Getaway; 

- l’iscrizione permane sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali;

- l’iscrizione è definita come “mid”, senza comprendere il contenuto di tale iscrizione ed i servizi  collegati alla partecipazione al club; 

- l’iscrizione risulterebbe per un generico e variabile periodo di una settimana all’anno (c.d. floating) legato alla disponibilità del club. 

martedì 15 aprile 2025

Multiproprietà e aspetti fiscali: uno sguardo sulle tasse da pagare in Italia e all'estero

Con questo sintetico intervento, torniamo a trattare la multiproprietà reale che è, come più evidenziato, è una forma di possesso condiviso di un immobile, in cui più soggetti detengono diritti reali di utilizzo dell'immobile per determinati periodi dell’anno. 

Il modello si è sviluppato in Italia tra negli anni '90 ed ha trovato la sua diffusione presso le località turistiche, presentata come la possibilità di una casa turistica. 

Tuttavia, anche se il possesso è parziale o legato a un uso temporaneo, esistono obblighi fiscali ben precisi che vogliamo trattare con il presente contributo, ove tratteremo anche il caso della proprietà di un diritto indiviso all’estero.

A.- Sono proprietario di una multiproprietà in Italia: quali tasse devo pagare?

Il proprietario di una quota di diritto in multiproprietà presso una struttura situata in Italia è tenuto al versamento delle imposte previste sugli immobili nella quota di proprietà.

Ricordiamo che tali imposte vengono raccolte dal gestore della multiproprietà, e successivamente addebitate al singolo multiproprietario con le spese di gestione annuali (qui puoi approfondire il punto).

        1.- Obbligo dichiarazione dei redditi

Il multiproprietario reale deve indicare il proprio diritto reale nelle dichiarazioni dei redditi annuali, dovendo seguire le medesime regole previste per gli altri immobili. Peraltro, laddove ne tragga un vantaggio economico (ad esempio, subaffitto a terzi), il reddito dovrebbe essere oggetto di dichiarazione e tassazione.

        2.- IMU (Imposta Municipale Unica)

Il proprietario di un diritto reale parziale per alcune settimane all’anno è tenuto al versamento dell’IMU nella porzione della quota quota posseduta e che è obbligato a pagare anche se non utilizza l'alloggio durante la settimana prevista in suo favore.

        3. TARI (Tassa sui Rifiuti)

Allo stesso tempo, il multiproprietario è tenuto a pagare la tassa sui rifiuti, la TARI, perché l’immobile è comunque potenzialmente produttivo di rifiuti e che varia, anche in questo caso, al secondo del comune e al periodo stagionale di uso.

Modifica il post