lunedì 21 giugno 2010

Multiproprietà: sentenza vs. rottamazione 5 buone ragioni per preferire la via del tribunale

La possibilità di poter trascorrere un periodo vacanziero in una località turistica di grido ha sempre infiammato i sogni degli italiani.

Non tutti, però, possono permettersi di acquistare un immobile in zone esotiche ed affascinanti, né tanto meno possono "mantenere" queste seconde (o terze) case.

Una possibilità alternativa si è sviluppata in questi ultimi decenni: molti italiani hanno deciso di investire i propri risparmi nell'acquisto di quote di multiproprietà, ovvero del diritto di poter utilizzare l'immobile per un determinato periodo dell'anno.

Molte persone, infatti, sono entrate in possesso di questo diritto di godimento dopo essere stati invitati in hotel per il ritiro di presunti regali ed aver ricevuto in quell'occasione una vera e propria sollecitazione all'acquisto.

Successivamente, il malcapitato acquirente si accorge di essere entrato in possesso di un diritto di multiproprietà tutt'altro che vantaggioso (vuoi perché la settimana di utilizzo è posizionata in una fase dell'anno non usufruibile da parte dell'acquirente - vuoi perchè il titolare non riesce a scambiare il diritto acquisito - vuoi perché non è più interessato a mantenere questa multiproprietà) e vuole disfarsi del bene acquistato.

Come fare? Negli ultimi anni si sono sviluppati due diverse modalità attraverso le quali il consumatore può liberarsi della propria multiproprietà:

(1) la c.d. rottamazione della multiproprietà o

(2) la sentenza pronunciata dal tribunale e con la quale si accerta l'invalidità del contratto di multiproprietà da voi stipulato

1. La prima soluzione consiste in una cessione a titolo gratuito del diritto ad altro soggetto ed è quindi una modalità di risoluzione stragiudiziale, ossia in assenza di intervento del giudice. Usualmente avviene attraverso società (o associazioni) che promettono, dietro il pagamento delle proprie commissione, di liberarsi del diritto di multiproprietà.

2. Nel secondo caso, il consumatore si rivolge al tribunale per richiedere la cancellazione del proprio diritto, o meglio che tale diritto venga dichiarato inesistente (nullo). In questo caso, con la sentenza il diritto di multiproprietà viene di fatto cancellato.

Le sentenze che hanno dichiarato la nullità del contratto di multiproprietà sono in deciso aumento ed oramai i tribunali italiani riconoscono l'assenza di elementi necessari per considerare valido il contratto di multiproprietà (vedi).

Queste strade si sono di recente sviluppate e rappresentano le modalità più utilizzate da chi intenda sottrarsi alla sua multiproprietà (e alle esose spese condominiali).

Quale la soluzione ideale?

Riteniamo che la soluzione ideale per ottenere la cancellazione del diritto di multiproprietà sia oggi quella del tribunale e ciò per cinque semplici ragioni:

1. costi per la cancellazione della multiproprietà
La c.d. "rottamazione" è una procedura realizzata da società (o associazioni), le quali richiedono il pagamento di elevati costi/commissioni per provvedere a neutralizzare il diritto di godimento (di recente, un associato ci ha reso noto che due società gli hanno proposto la rottamazione della propria multiproprietà ad un prezzo variabile tra gli 8.000,00 e i 10.000,00 €).
Ricorrendo al tribunale, sicuramente verranno sostenute spese di giustizia ben più basse di quelle che il multiproprietario deve sborsare per rottamare la vostra multiproprietà.

2. restituzione dei soldi del finanziamento
In molte circostanze, l'acquisto di quota di multiproprietà è finanziato attraverso operazioni di credito al consumo. Orbene, mentre con la rottamazione il diritto di rimborso della somma finanziata non si esaurisce, e quindi si è comunque costretti a pagare la somma richiesta in finanziamento, con la sentenza di nullità del contratto di multiproprietà si verifica la c.d. "nullità indiretta" del contratto di finanziamento. In altre parole, anche questo contratto viene dichiarato nullo e quindi è possibile ottenere la restituzione dei soldi versati alla finanziaria.

3. soluzione definitiva della vostra multiproprietà
Non di rado le società che offrono il servizio di rottamazione della multiproprietà non intendono cancellare il diritto di godimento ripartito, ma sostituirlo con altra multiproprietà. Ciò comporta un semplice passaggio del vostro diritto (problema?) da una località turistica all'altra. Con il ricorso al tribunale, invece, la “multiproprietà” viene definitivamente cancellata.

4. certezza della soluzione
Non vi sono dubbi che una sentenza pronunciata da un tribunale italiano produca più effetti della cancellazione realizzata da una società, magari nemmeno situata sul territorio italiano.

5. cancellazione di eventuali oneri successivi
Con la pronuncia di un tribunale vengono meno anche i successivi ed eventuali costi relativi alla gestione dell'immobile, ovvero le famigerate spese condominiali annuali. Nel caso di cessione della quota di multiproprietà, invece, i costi nel frattempo sostenuti - ovvero quelli che comunque dovete pagare fino al momento in cui la multiproprietà non viene ceduta - non vengono restituiti.

Esistono, in conclusione, varie ragioni per le quali può e deve essere preferita la via del giudice rispetto a quella della rottamazione, la quale non sempre garantisce il risultato promesso.

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